Alla
luce delle evoluzioni che hanno interessato negli ultimi anni il
fenomeno della tratta di esseri umani in Italia, facendo emergere
rilevanti interconnessioni con i flussi di richiedenti protezione
internazionale ospitati sul nostro territorio, la Piattaforma
Nazionale Antitratta – ha elaborato alcuni spunti di riflessione, per
il raggiungimento di un modello di identificazione, protezione ed
accoglienza di tali individui completo e caratterizzato da un
approccio multiagente e multidisciplinare, pur nel rispetto delle
competenze e specificità di ciascun settore coinvolto.
L'identificazione
delle vittime di tratta presenti all'interno dei flussi di
richiedenti protezione internazionale
L'esistenza
di procedure efficaci di identificazione, tra i richiedenti
protezione internazionale, di coloro che sono vittime della tratta è
condizione preliminare e irrinunciabile per un funzionamento
efficiente tanto del sistema antitratta quanto del sistema asilo,
nonchè per un loro proficuo raccordo.
A
questo proposito, la Piattaforma Nazionale Antitratta ritiene che
debbano essere necessariamente rispettati i seguenti criteri:
-
l'identificazione della vittima deve essere demandata a operatori che
possiedono competenze specifiche e che sono pertanto in grado di
cogliere tutti gli indicatori di una potenziale situazione di tratta
e sfruttamento, escludendosi invece l'utilizzo di criteri di
identificazione sommari ed arbitrari (quali, ad esempio, la
nazionalità del soggetto). A questo proposito, è necessario
prevedere, nei futuri bandi SPRAR e Emergenza profughi, capitoli di
spesa specifici per la realizzazione di tali colloqui da parte degli
enti antitratta;
-
la verifica circa l'esistenza di un'ipotesi di tratta deve essere
effettuata in tutte le fasi della procedura di accoglienza dei
richiedenti asilo e, dunque: allo sbarco (tramite colloquio con
personale esperto), al momento della formalizzazione della domanda
(tramite colloquio con personale esperto e, in ogni caso, tramite la
consegna di un opuscolo informativo contenente informazioni
specifiche sul fenomeno della tratta di esseri umani) e al momento
dell'ingresso nel centro di accoglienza (tramite colloquio con
personale esperto);
-
deve essere garantita su tutto il territorio nazionale l'uniformità
dei criteri di identificazione.
Audizione
delle vittime/potenziali vittime della tratta di esseri umani avanti
alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale
Considerata
la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di
sfruttamento e la peculiarità della condizione in cui si trovano le
vittime di tratta che accedono al sistema per il riconoscimento della
protezione internazionale, è fondamentale che l'audizione di tali
soggetti venga effettuata con l'apprestamento di particolari garanzie
(quali, ad esempio, un setting più consono) nonchè da operatori che
possiedono competenze specifiche.
A
tal fine, la Piattaforma Nazionale Antitratta ritiene indispensabile
che, ove emergano nel corso dell'audizione potenziali situazioni di
tratta, le Commissioni territoriali sospendano temporaneamente il
colloquio, rimettendolo ad un operatore in possesso di competenze
specifiche: tale prassi, già diffusa in diversi territori, deve
essere applicata uniformemente a livello nazionale, anche tramite la
sottoscrizione di Protocolli d'intesa tra le Prefetture e gli enti
antitratta (quali, ad esempio, quello di Torino, Firenze e Napoli).
Preme
inoltre sottolineare l'importanza che, su tutto il territorio
nazionale, vengano assicurate alle potenziali vittime di tratta due
ulteriori garanzie procedurali:
-
nel caso in cui, nel corso dell'audizione, emerga una probabile
situazione di tratta, ma il soggetto non abbia ancora maturato una
sufficiente consapevolezza circa la propria condizione, l'audizione
deve essere sospesa e rinviata di un tempo sufficiente a permettergli
di riflettere e maturare la propria decisione;
-
le informazioni relative all'esperienza di tratta offerte dalla
vittima alla Commissione Territoriale in sede di audizione devono
essere considerate riservate e deve, dunque, essere escluso ogni
automatismo nel passaggio di tali informazioni alla Procura
territorialmente competente rispetto ad eventuali ipotesi di
sfruttamento avvenute sul territorio italiano.
La
decisione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale sulla richiesta di protezione
internazionale avanzata da una vittima di tratta di esseri umani
La
Piattaforma Nazionale Antitratta auspica che, compatibilmente con le
peculiarità delle vicende personali riferite dalle richiedenti
protezione internazionale vittime di tratta, le Commissioni
territoriali provvedano ad uniformare su tutto il territorio
nazionale la forma di protezione da riconoscere.
Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale potenziali vittime e
vittime della tratta di esseri umani
La
Piattaforma Nazionale Antitratta propone un sistema di accoglienza
strutturato come segue:
- fase precedente
all'identificazione della richiedente protezione internazionale quale
vittima di tratta: in questa fase, fondamentale per l'emersione di
una sospetta ipotesi di tratta, si auspica che la richiedente
protezione internazionale sia accolta in una struttura – afferente
al circuito SPRAR o a quello Emergenza profughi – dedicata a target
femminile; nell’identificazione della struttura, sarebbe
preferibile dare la precedenza agli Enti iscritti alla II Sezione del
Registro degli enti ed associazioni che svolgono programmi
di assistenza e protezione sociale disciplinati dall'art. 18 TUI,
promuovendo la sottoscrizione di convenzioni tra tali Enti e le
Prefetture per l’accoglienza di potenziali vittime di tratta
provenienti dal circuito dei richiedenti protezione internazionale
(come già sperimentato, del resto, in alcune aree del territorio
nazionale);
-
fase successiva all'identificazione della richiedente protezione
internazionale quale vittima di tratta: a seguito dell'accertamento
della condizione di tratta e sfruttamento, è opportuno che la
vittima venga trasferita in una struttura antitratta.
Tali
strutture devono essere afferenti al sistema antitratta o, se
afferenti al sistema asilo, possono essere ammesse all'accoglienza
delle vittime di tratta solo se l'Ente che le ha in gestione è
iscritto alla Seconda Sezione del Registro degli enti ed
associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione
sociale disciplinati dall'art. 18 TUI istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a garanzia dello
standard di professionalità e dell'uniformità degli interventi.
Parallelamente,
sarebbe opportuno valorizzare - nei futuri bandi emessi dal
Dipartimento Pari Opportunità per la realizzazione dei programmi
unici di emersione, assistenza e integrazione sociale - la
collaborazione degli operatori del sistema antitratta con le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione
Internazionale, le Prefetture e lo Sprar.
Si
precisa, inoltre, che l'adesione al programma unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 co 3bis TUI deve
essere assolutamente spontanea e, conseguentemente, l'inserimento
della vittima in tali strutture deve essere sempre conseguenza di una
scelta volontaria e deve avvenire in assenza di qualsiasi pressione o
coazione, anche al fine di tutelare il percorso delle altre ospiti.
Infine,
a fronte dell'elevato numero di richiedenti protezione internazionale
vittime di tratta minorenni registrati sul territorio, si segnala
l'intollerabilità della prassi diffusa di inserire tali soggetti
nelle ordinarie strutture di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale adulti, in quelle per le vittime della tratta adulte
ovvero nelle ordinarie strutture per l'accoglienza di minori: a
fronte della specificità ed irrinunciabilità delle esigenze che
caratterizzano tale target, occorre invece prevedere con urgenza
l'apertura, su tutto il territorio nazionale, di strutture di
accoglienza ad hoc.
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